Art. 4.
(Impedimenti).

      1. Non possono stipulare un patto civile di solidarietà:

          a) il minore di età e l'interdetto;

          b) chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un precedente patto civile di solidarietà fino a che non è intervenuto lo scioglimento.

      2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 87 e 88 del codice civile.
      3. Le disposizioni dell'articolo 88 del codice civile si applicano anche in caso di omicidio tentato o consumato sulla persona alla quale l'altra era legata da un patto civile di solidarietà.
      4. I patti civili di solidarietà stipulati in violazione dei divieti previsti dal presente articolo sono nulli.